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Giustizia Povertà Società Supplica Violenza Vita quotidiana

Oltre la burocrazia: le voci di Montecchio

Suppliche, povertà, violenza e vita quotidiana nella Montecchio del Quattrocento

Cosa si nasconde dietro i fitti registri amministrativi di una città del Quattrocento? A prima vista, le Riformanze di Montecchio (l'odierna Treia) sembrano solo un elenco polveroso di delibere, tasse e appalti pubblici. Ma se si impara a leggere tra le righe, dalle pagine emerge la voce diretta, cruda e vibrante della popolazione dell'epoca. Attraverso le , le richieste formali di grazia o giustizia che i cittadini rivolgevano ai loro signori, l'archivio si trasforma in uno spaccato di vita vera della società del tempo. 

Ecco alcune storie che raccontano l’ingiustizia, la tassazione e la violenza nella Montecchio del’400.


La mobilità e la povertà: Johannis Antonii Macthioli (1407)

La povertà era il vero spettro che si aggirava per le case di Montecchio, spingendo intere famiglie a fuggire. Ma l'archivio ci mostra anche il momento del ritorno e le strategie di recupero della popolazione da parte dei piccoli comuni1.

“Item super petitione Johannis Antonii macthioli cuiusquidem 

petitionis tenor est infrascriptus 

Coram vobis nobilibus et prudentibus viris potastati 

prioribus et comuni terre monticuli

Addomandase per parte de lu vostro fidelissimo servidore

Jovagni de Antonio de Angelo de mactiolu de lu lento da


(pagina seguente)2


da Montecchi como vui savete segnuri mei io et mei 

fratelli simo giti expessi per lu mundo nui non simo ad

vetati (non abbiamo abitato) in Montecchi per la grande poverta Jo segnuri mei quando sia de vostro piacere voria stare e habitare in 

montecchi et vivere e morire ali pe vostri so poviro. 

Quando sia de vostro piacere ve prego per la more de 

Dio che faciate usente per dece anni como e usança 

et questo demando de gratia spitiale et piu e mino che pia

cera ala V.S.”

Si tratta di una richiesta presentata da Giovanni Antonio Mattioli, originario del luogo, che, dopo anni trascorsi vagando per il mondo a causa della miseria, decide di fare ritorno al paese natale. L'uomo implora una “grazia speciale” ai suoi signori per poter rientrare in patria, promettendo fedeltà assoluta in cambio di una tregua fiscale (l'esenzione dalle tasse) di dieci anni che gli permetta di rimettersi in regola e ricostruirsi una vita.


Supplica di Marino de Mactheo da Montecchie (14 giugno 1408)

Nel giugno del 1408, mentre Montecchio vive un clima di forte allerta per la guerra contro i signori di San Severino e la pressione fiscale dello Stato Pontificio, si consuma una vicenda quasi comica3

“Die Jovis XIIII mensis Junii 

Publico et generali consilio………..

……………….


Et primo quis modus et ordo sit dandus et habendus unde veniat

pecuniam in comuni pro priuma secunda et tertia sexstariis et conducta

gentium armorum provincie marchie per dictum comunem debita ecclesie romane

proponendo …

 

Secundo ……super infrascriptis supplicationibus………..

………….tenor est talis vidilicet 

 

M. D. R.

 

Magnifico segnor mio Supplicase la v.m.s. per parte del

vostro servedore Marino de Mactheo da Montecchie Conciossia

cosa che quando quisti da sansevereno ne facia guerra e maximamente

per la sospitione che era dentro la terra era bisogno che omne nocte

guardasse certa brigata in una ecclesia de sancto michele de que essendo

io soprastante de una brigata facendo la nocte la guardia perche

avia troppo veyato dormendome un puco uno mamamolo che non

era de nostra brigata appiccio una cencia e postalemere a lu naso jo

per troppa noya che me fo lu pigliai per li capilgli e per questo cascho

in terra e deli due volte con la mano e questo segnor mio ne lu mamamolo 

ne suo parente non senne desdignato mai perche non fo cosa de disdigno

ne de despiacere e fo al tempo delatro podesta mo de novo lu presente

podesta examina testimoni e cerca formarmene lu processo sença volonta


(pagina seguente)4


ne parola de lu mammolo ne de nullo parente et percio prego

la vostra segnoria che considerato lu caso ve dignate per vostra gratia

commandare al podesta de montecchie che per questa caione non dia

piu impaccio ad testimoni e non me forme processo se lu mammolo 

over soi parenti non me ne accusa e non ne piglia recressimento

et questo domando de gratia spitiale

 

R lo podesta li priori e lo consiglio de montecchie se viro e como

se narra ce provvega e facciane quello che line considerata

la qualita delo delicto Tholenteni VIII junii prime Indictione”

Marino di Matteo, stremato durante il turno di guardia notturna alla chiesa di San Michele, si assopisce. Un "mammolo" (un ragazzino) decide di fargli uno scherzo di pessimo gusto, avvicinandogli uno straccio acceso al naso per svegliarlo con il fumo. Colto di sorpresa, Marino reagisce d’istinto: afferra il giovane per i capelli e gli rifila due ceffoni. Nonostante la faccenda si fosse chiusa subito e senza rancori da parte della famiglia del ragazzo, il nuovo Podestà decide insolitamente di riaprire il caso. Marino è così costretto a inviare una supplica al Magnifico Rettore (dettata a uno scriba, come indica la sigla M.D.R., "mano d'altri") per spiegare che si trattò solo di una reazione spontanea a un pesante fastidio (noya) subito mentre compiva il proprio dovere, sperando che il buon senso blocchi il processo.


La giustizia capovolta: Paganello di Antonio (10 ottobre 1423)

Il sistema giudiziario del Podestà era rigido e talvolta produceva verdetti paradossali, costringendo persino le guardie cittadine a implorare la grazia5.

“Magnifico Segnor mio humelmente se narra e supplicase denanti a la V. M. S. per parte 

del vostro obbediente servedore cio paganello de Antonio de la vostra terra de montecchi 

conciosia cosa Segnore mio che io stagendo un di a la porta ad fare la guardia uno Antonioçço quale no a tucto lu senno che bisogna e sentimento che de avere 

habbe parole amico e dixeme traditore piu e piu volte e questo fo perchio non li volsi 

arrotare una coltellessa e dedime nela faccia e affine sangue e io non fici niente 

a luy et ad me e (è) provato chio li trassi lo sangue alluy e lu dicto Antonoçço e (è) condannato 

in libre dudici e io so suto condepnnato libre quindici e caro mio Segnore fuy io quillo 

che levay e ussime lo sangue e non ipso e percio nuy ne sima pacificati insemi Jo agio facta la pace alluy e ipso ad me e percio per dio prego la V.M.S.de scrive al vostro podesta e priori e comuno de montecchie ve dignate magia reconmadato et questa petitione se possa legere in consiglio arrengare sopra essa non obstante altra re-

formança in contrario e non obstante termino passato de la dicta condapnatione et questo 

domando de gratia speciali e vostra benignita


R Gp Lu podesta priori e comune de montecchia essendo como el supplicante narra 

et havendo la paci piacciali per nostro amore avere recomandato 

el dicto supplicante e non obstante altro facto la presente petitione 

e rescripto se possa legere in conseglio Camerini IIII octobris 1423


                                                                                                Jacobus”

Paganello sta facendo il turno di guardia alla porta del castello quando Antoniozzo, un uomo instabile, gli chiede di affilargli un grosso coltello ("coltellessa"). Al rifiuto di Paganello, Antoniozzo lo insulta e lo colpisce in pieno volto. Assurdamente, il tribunale ribalta i fatti: condanna l'aggressore a 12 lire e la vittima a ben 15 lire. Dopo aver fatto una pace privata con l'aggressore, Paganello scrive alle autorità. Il podestà accetta e concede una deroga straordinaria: la supplica sarà letta in Consiglio per bloccare la multa, ignorando ogni legge contraria e i termini ormai scaduti.


Il reato di una singola goccia di sangue: Johannis alias Cialdero (1421)

Nel Medioevo e nel Rinascimento, causare il versamento di sangue (anche minimo) a un minore era un reato grave, punito d'ufficio, indipendentemente dalle intenzioni o dal contesto6.

“Super quadam petitione Johannis alias Cialdero habitatoris terre Monticuli porrecta

magnifico d.G.Pandulfo cuius tenor infra discribitur


M.d.G.P.


Humelementi se recorre alla V.M.S. per parte de lu vostro servitore Johanni

alias Cialdero habitator in la vostra terra de Montecchie Con cio sia cosa

che una sero circha a dui hore de nocte uno mammulo se adormesse

in una banca de una starçione quale jo tenia ad pigione et jo 

andando a seralla trovai el dicto mammulo de que lu pigliai per li

capigli et ficilo levare andarse a casa non sapendo illo fosse de

fectoso in capo che avia la tigna et de lu soio capo ne ussi minima

sintilla de sangue lu vostro potesta ma formato lu processo e condepnato in 

libre XIII e soldi 6 Mo io abbi la pace e ola producta fra lu termene

et pertanto prego la S.V. che ve piaccia farme gratia considerata la mia 


(pagina seguente)7


poverta Io no posso nutricare la mia famelgliola et questa ve

demando per la more de dio e de gratia singulare


R (rsepondit) G. Essendo come se narra lu podesta priori e comune de Montecchie

ce provvegga como alloro pare e piace perche nui glie remectimo et

preghimo te aggia reccomandato avendo la pace como dice Tolentini VIII

septembris MCCCCXXI”

Il bottegaio Giovanni, detto "Cialdero", trova a tarda notte un "mammulo" (un ragazzino) addormentato su una panca nella sua bottega in affitto. Stanco, lo prende per i capelli per svegliarlo e mandarlo a casa. Ignora però che il piccolo ha la tigna (un'infezione fungina cutanea). Il gesto fa uscire una singola goccia di sangue ("minima sintilla de sangue"). Il Podestà avvia il processo d'ufficio e lo condanna a una multa astronomica di 13 lire e 6 soldi. Giovanni scrive disperato a Pandolfo da Varano: ha già fatto la pace con la famiglia, è poverissimo e rischia di non poter più sfamare la sua "famelgliola". Il Signore raccomanderà caldamente la grazia alle autorità locali.


Supplica di Andreolo sul pagamento dei fuochi (1410)

Andreolo di Andrea, che per non far morire di fame la suocera vedova la accoglie in casa propria, condividendo "pane, vino e ". Ma la burocrazia dell'epoca è cieca: gli esattori pretendono la tassa su due focolari invece di uno8.

“Item super petitione Andrioli Andree cresche de Monticulo cuiusquidem petitionis 

tenor cuius? sic sequitur

Denati a vuy nobbili e prudenti hominy podesta e priuri e comune de 

Montechie

Supplicase humelemente ali V.S per parte de vostro picculo servidore  

andriolo de Andrea da Montecchie cocio sia cosa che io aggi una 

mia socera la quale po la morte de marito remase tanto povera 

che non podia vivere. E suto necessita al figliola e ad me redurla 

af habitare inseme ad uno pane vino e uno focho perche ella 

no porria vivere se la figlia e io non la notrichimo. L altri de Montecchie 

in simile caso no so gravati ad pagare piu duno fumante e quisti 

so assay Jo so gravato ad pagare per ley e per me. Soplicay al Magnifico S. 

R (Rodolfo) del mese de março quando |e| (è) tempo de renovarse li fumanti. Pucio (Puccio di Giovanni da Sarnano è il podestà) dixe sopra di cio farria provedere como se convenia. Et perche illo (Puccio) an

do col dicto nostro S (segnore) nel campo fo tardata questa cosa mo so grato (doveva scrivere gravato) de li colturi (esattori) ad pagare deio sa io non porria restare ad pagare 

duy fochy e nutricare ley. Converria de necessita abbandonarla 

Et pertanto pregho la vostra S (signoria) ve dignate provedere sopra de cio et farme gratia siche ella e jo non pagamo piu duno fumante et 

sia facto ad nuy omo se fa aliatri de montecchie in simele caso 

et questo demando de gratia spitiale.” 

Mentre gli esattori bussano alla porta con i registri in mano, Andriolo di Andrea si ritrova intrappolato in un paradosso burocratico: ha salvato la suocera indigente dalla strada, ma lo Stato gli chiede di pagare il doppio delle tasse. Nel Medioevo, la convivenza economica e affettiva si esprimeva con una formula giuridica bellissima che ritroviamo intatta nella trascrizione: vivere "ad unum panem, unum vinum et unum ignem" (condividere lo stesso pane, lo stesso vino e lo stesso focolare).

Per il fisco dell'epoca, però, un camino equivaleva a una tassa fissa, indipendentemente da quanti soldi avesse la famiglia. Se una vedova rimaneva sola, per il Comune continuava a fare "fumo" a sé stante. Unendo le due case per non farla morire di fame, Andriolo spegne un camino fisico, ma gli esattori pretendono comunque il pagamento di due tasse.

La risposta è alla carta 117v9

“Item super Va proposita et contenta in ipsa de petitione supradicti Andrioli etcetera quod habendo in tantum quod illa mulier socer dicti Andrioli habitat et stat cum filia que est uxor ipsius Andrioli et ad unum panem  

unum vinum et unum ingnem et etiam quare est pauper ut 

asseruit in sua petitione supra lecta per cancellarium. Quod pro tempore futuro idem Andriolus et dicta eius socer non gravetur nisi pro uno 

fumante inter ambos donec visserant et sterint insimulut 

stant modo de presenti”

Il responso: il consiglio comunale esamina la petizione letta dal cancelliere e accetta la richiesta di Andriolo, riconoscendo che la suocera è povera e vive effettivamente con la figlia e il genero dividendo "unum panem, unum vinum et unum ignem" (un solo pane, un solo vino e un solo fuoco). Il Consiglio stabilisce che per il futuro, Andriolo e sua suocera non dovranno essere tassati se non per un unico fumante in due, per tutto il tempo in cui vivranno e staranno insieme così come stanno facendo adesso.


La violenza diventa legge: supplica di Marini Cicchi (1408)

Se i casi precedenti mostrano incidenti o ingiustizie burocratiche, vi è un documento che si stacca drammaticamente dagli altri. Ci costringe a guardare in faccia il lato più oscuro della cultura del tempo: il momento in cui la violenza domestica viene rivendicata come un diritto istituzionale10.

“Die viii aprilis

Publico et generali consilio (…)

Item super petitione Marini Cicchi ppiconii tenor cuius sic sequitur


M.d.Gp (Gentilpandufo)


Magnifico segnor mio Jo Marino de Ciccho de piccone de Montecchie vostro 

servidore recorro a la v.[ostra] s.[egnoria] dicendo como lo vostro podesta de 

Montecchie me |a| (ha) condepnnato XXXVI libre e XV soldi perche dice che 

io percossi Angelecta mia moglie ne lu capo con sangue. S. mio 

la dicta Angelecta sera partita da me e gita ad casa de bocchino”


Continua alla carta 128v11:


“Suo fratello io trovando la dicta Angelecta dixi chella reveniesse 

a casa mia e ella respondendo con soperbia dixe chella none era 

acta ad revenire per neguno modo io la pigliai e percossila  

per modo de corregerla casa mia como fa lu marito de la moglie 

et ella anche non me volle obbedire de tornare ad me S[ignor] mio 

sempre may (da sempre) |e| suto usato per tucto lu mundo che lu marito correga 

la moglie et de cio may in montecchie |e| stat pagata pena  

pagandola io serria cosa nova e serria ad dare arbitrio ale

dopnne che fallasse et esse essere marito e non dopnne. Et per cio prego 

gratioso segnor mio che ve piaccia de cio farme gratia che la dicta 

condepnnatione me se casse senòa pagamento per vostro amoree honore de li homini 

de montecchie Et se mo prego S[ignor] mio che ve piaccia questa condepnnatione  

remecterla al vostro podesta e priuri de Montecchie che sopra de cio ce possa 

providere e determinare como glie piace altramenti convene chio lasse 

Montecchie e questo demando de vostra gratia spitiale


R Gp Remectemolo al comune de Montecchie che proveggia in cio como 

li piace e aggiate per reconmandato per nostro amore Monticuli XIII Aprilis  

3 Indictione franciscus scripsit et subscripsit”

In questa supplica non si parla di un incidente o di una tassa, ma di quello che oggi chiameremmo violenza domestica, che però il protagonista, Marino di Cicco, cerca di giustificare come un suo preciso "diritto-dovere".

Marino è stato condannato dal Podestà di Montecchio a una multa pesantissima: 36 lire e 15 soldi con l’accusa di aver percosso la moglie, Angeletta, ferendola alla testa fino a farle uscire il sangue. Marino racconta che Angeletta se n'era andata di casa per rifugiarsi da suo fratello (Bocchino). Quando lui la rintraccia e le ordina di tornare, lei risponde "con superbia" che non ci pensa minimamente. A quel punto, Marino la picchia. La sua giustificazione è agghiacciante per il giorno d’oggi, ma purtroppo comune a quel tempo: dice di averlo fatto "per modo de corregerla... como fa lu marito de la moglie". Marino chiede la grazia perché afferma che "sempre mai è suto usato per tutto lu mundo" (è sempre stata usanza in tutto il mondo) che il marito "corregga" la moglie. Per lui, picchiare la moglie non è un reato, ma un atto educativo e disciplinare. Marino inoltre, lancia un avvertimento politico al Signore. Dice che se lui venisse costretto a pagare, si creerebbe un precedente pericoloso ("cosa nova") che darebbe troppo arbitrio alle donne. Se le donne non temessero più la punizione fisica, finirebbero per "essere esse marito e non donne", ribaltando l'ordine sociale. Infine, chiede la grazia "per l'onore degli uomini di Montecchio", lasciando intendere che se un marito viene multato per aver picchiato la moglie, tutto il genere maschile della comunità ne esce umiliato e privato del suo potere. Marino minaccia persino di abbandonare Montecchio se non otterrà la grazia, segno di quanto ritenesse intollerabile l'interferenza della legge nei suoi "affari domestici".

Il Signore (Gentilpandolfo da Varano) risponde il 13 aprile da Montecchio (Monticuli) in maniera cauta ma favorevole al richiedente affidando la decisione finale alle autorità locali e invita il Podestà e i Priori a trattare Marino con clemenza "per amore del Signore". Si capisce come il Signore conferma il potere del capofamiglia, preferendo mantenere l'ordine patriarcale piuttosto che difendere l'integrità fisica della donna. Difatti non viene minimamente menzionato o chiesto il motivo di fuga della donna, né il suo punto di vista. Si parla di “correctio” che nel XV secolo, era un termine giuridico che permetteva al superiore (marito, padre, maestro) di usare la forza fisica moderata verso i sottoposti. Tuttavia, il fatto che il Podestà lo avesse multato indica che Marino aveva superato il limite, causando una ferita sanguinante al capo, cosa che la legge comunale cercava comunque di limitare.

Questo documento è una prova preziosa di come la legge del Comune cercasse timidamente di arginare la violenza (attraverso le multe per spargimento di sangue), ma di come la cultura del tempo (rappresentata da Marino e avallata dalla risposta del Signore) considerasse ancora la violenza domestica come uno strumento legittimo di governo della famiglia.

Bibliografia e note

La maggior parte delle trascrizioni a vista delle presenti suppliche è stata realizzata dal dott. Mauro Giustozzi.

1 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1407, pag 173.

2 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1407, pag 174.

3 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1408 - 1411, pag 106.

4 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1408 - 1411, pag 107.

5 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1422 - 1424, pag 204.

6 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1420 - 1421, pag 375.

7 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1420 - 1421, pag 376.

8 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1408 - 1411, pag 233.

9 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1408 - 1411, pag 237.

10 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1408 - 1411, pag 258.

11 Archivio Storico di Treia, Reformationes et Camerariatus 1408 - 1411, pag 259.

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